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Fase 3, obbligo di registrazione per chi arriva in Calabria: nuova ordinanza della Santelli

Il presidente della Regione ha firmato oggi il provvedimento n° 49. Chi arriva in Calabria avrà l'obbligo di autosegnalarsi ma non più di fare la quarantena domiciliare: tutto quello che c'è da sapere

Dal 3 giugno chi arriva in Calabria avrà l'obbligo di autosegnalarsi ma non più di fare la quarantena domiciliare. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata oggi da Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

Cessano di avere effetto tutte le misure limitative relative agli spostamenti interregionali. "Le persone che arriveranno in Calabria, - spiegano dalla Cittadella -  anche per soggiornarvi temporaneamente, dovranno registrarsi prima del proprio arrivo, attraverso il portale www.rcovid19.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi Covid-19".

Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità sanitaria risultate positive al Coronavirus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i
quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

L'ordinanza, scarica il documento

Divieto di assembramento e mascherine

"Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, della distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata.

Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".

Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni dell'ordinanza "sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19.  Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla deliberazione di giunta regionale".

L'ordinanza odierna (n.49) "potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di nuove linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica". 

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