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Venerdì, 19 Aprile 2024
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A cura di AIGA sezione di Reggio Calabria

Il diritto di difesa dei non abbienti: l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Intervento dell'avvocato Caterina Sapone che racconta che l'istituto nel nostro paese ha radici profonde

Il diritto di difesa rientra tra i diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione, l’art.24 recita “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

Questo rappresenta il corollario del principio di uguaglianza tra i cittadini e dell’uguaglianza di fronte alla legge. Nella realtà tali diritti potrebbero scontrarsi con dei limiti oggettivi per alcune categorie di soggetti. Il diritto di tutti di accedere alla giustizia e di essere difeso potrebbe, infatti, andare incontro a delle rilevanti differenziazioni a seconda che tale istanza provenga da un soggetto con piena capacità di reddito o, diversamente, da uno con mezzi e risorse limitati; il che appare per l’effetto come un’autentica discriminazione tra il ricco e il povero.

Nel nostro ordinamento, infatti, l’accesso alla giustizia non è completamente gratuito ma esistono dei costi da sostenere le c.d. “spese di giustizia” (bolli, diritti di cancelleria, contributo unificato, ecc.), delle inevitabili “spese vive” che si sommano all’onorario da corrispondere al difensore. Ciò potrebbe indurre a ritenere che vi sia il rischio che il principio di libertà di accesso alla giustizia rimanga vana proclamazione.

E così potrebbe essere se la nostra Carta costituzionale non contenesse già in sé tutte le risposte ed i meccanismi correttivi delle criticità che l’applicazione pratica dei principi di diritto comporta. Lo Stato, infatti, in applicazione del dettato di cui all’art. 3 comma 3 della Costituzione secondo il quale è “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, interviene, prevedendo uno strumento idoneo a rendere concretamente realizzabile l’accesso alla giustizia anche per colui il quale non abbia i mezzi economici per farlo, e questo strumento è il patrocinio per i non abbienti.

L’istituto del patrocinio per i non abbienti nel nostro paese ha radici profonde, risalenti nel tempo; una prima codificazione si ebbe nel 1923 con il Regio Decreto n. 3282 che aveva quale scopo proprio la realizzazione del diritto di agire e di difendersi in giudizio anche a coloro che non avessero le capacità economiche sufficienti ad affrontare i costi del processo. Tale norma definiva il gratuito patrocinio come “un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”; per gli avvocati iscritti all’albo difendere gratuitamente il povero rappresentava un obbligo.

Nella legislazione successiva, l’istituto perse la caratteristica di gratuità tant’è che oggi non si parla più di gratuito patrocinio ma di “patrocinio a spese dello Stato”; pertanto oggi è lo Stato a farsi carico in favore dei meno abbienti dell’onere di corrispondere l’onorario al difensore e di sostenere le spese di giustizia.

La regolamentazione della materia è affidata al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con Dpr 30 maggio 2002, che indica i requisiti e le modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Primo requisito a venire in rilievo per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è quello reddituale. Secondo quanto disposto dall’art. 72 del D.P.R. 115/2002 il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad una determinata cifra che viene aggiornata ogni due anni; attualmente il limite di reddito è pari ad € 11.746,68.

Il reddito da prendere in considerazione non è però solo quello del richiedente ma è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con lo stesso. Tale ultima regola è soggetta a delle eccezioni, infatti nel caso in cui nella controversia giudiziaria, per la quale si fa richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (come potrebbe accadere nel caso di una separazione tra coniugi) si tiene conto esclusivamente del reddito del richiedente.

Grande attenzione va prestata da colui che si appresta a richiedere il patrocinio a spese dello Stato sui redditi da dichiarare; infatti ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. In questo senso, rientrano nel calcolo: il reddito di cittadinanza, tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione come la pensione di vecchiaia o di anzianità. Al contempo sono escluse l’indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, destinate alla sola funzione assistenziale.

Una ulteriore specificazione si ha con riferimento al patrocinio a spese dello Stato richiesto per un procedimento penale, in tal caso l’art. 92 del testo unico sulle spese di giustizia prevede che il limite di reddito che non deve essere superato sia aumentato di euro 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi. Tale previsione trova la propria giustificazione nelle particolari esigenze di difesa di chi “subisce” l’azione penale, rispetto a chi intraprende un’azione civile.

Poiché il reddito viene autocertificato dal richiedente è bene prestare massima attenzione in quanto una omissione o una falsità costituisce, ai sensi dell’art. 95 del testo unico in materia di giustizia, illecito penale.
Di grande rilievo è stata l’introduzione quasi “automatica” del patrocinio a spese dello Stato nel caso di vittime di determinati reati introdotta dalla più recente normativa. Si tratta di quei casi in cui richiedente sia una vittima di reati particolarmente deprecabili (c.d. vittime fragili), come ad esempio lo stalking, la violenza sessuale, i maltrattamenti, ecc., per i quali non sussiste alcun limite di reddito ai fini dell’ottenimento del patrocinio a spese dello Stato. Ratio di tale norma è quella di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima e nell’incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta dell’ammissione al beneficio è importante ricordare che la scelta del difensore a cui affidarsi per il giudizio, in relazione al quale tale beneficio si richiede, deve ricadere su un avvocato iscritto negli appositi elenchi previsti del testo unico in materia di spese giustizia tenuti dall’ Ordine degli avvocati.

Infine differenze sussistono poi tra il gratuito patrocinio in ambito penale e in ambito civile con riferimento alla richiesta che nel caso di un procedimento penale va avanzata al giudice procedente mentre nel caso di un giudizio civile va avanzata al Consiglio dell’ordine degli avvocati.

Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta un grande strumento di giustizia sociale, volto a eliminare o quanto meno a ridurre quelle disuguaglianze che potrebbero derivare dalle differenti condizioni economiche e che mira a dare concreta attuazione al principio costituzionale di uguaglianza dinnanzi alla legge.

La normativa sul patrocinio a spese dello Stato presenta però ancora alcune criticità. La stessa, infatti, ammette e consente tale beneficio esclusivamente per le “liti giudiziali” ovvero per quelle vertenze che giungono dinnanzi ad un tribunale, restano pertanto fuori da tali disposizioni le fasi stragiudiziali. In altre parole restano fuori dalle previsioni in materia quella attività volta ad ottenere un componimento della lite prima di giungere dinnanzi ad un giudice, quale la mediazione e la negoziazione assistita; in tali casi, ove la querelle si definisse nella fase stragiudiziale il compenso del difensore, come anche gli eventuali costi della procedura, resterebbe interamente a carico dell’assistito.

L’assoluta inadeguatezza della normativa sul punto, soprattutto in un momento in cui la risoluzione delle controversie nella fase stragiudiziale subisce una notevole spinta anche dalla legislazione statale, ha fatto sì che in una recente legge delega (la Legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) tra i principi e criteri direttivi sia indicato quello dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Sul punto di recente è, inoltre, intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del T.U. delle spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando nel corso dei medesimi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo art. 83, comma 2, dello stesso T.U., nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. Si spera pertanto che il vuoto normativo esistente sul punto venga finalmente colmato.

Intervento a cura dell'avv. Caterina Sapone

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