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A cura di AIGA sezione di Reggio Calabria

Sinistri stradali: l'autonomia del danno morale

Intervento a cura dell'avvocato Adriana Familiari

Con ordinanza n. 15733 del 17 maggio 2022, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno avanzata da una vittima di un incidente stradale, ha ribadito che il danno morale è categoria autonoma rispetto al danno biologico poiché si riferisce a una realtà insuscettibile di alcun accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.

“Il riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico: quest’ultimo, infatti, nel nuovo testo dell’art. 138, comma 3, c.d.a. è indicato come lesione che incide sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto, e quindi sulla dimensione esterna, mentre il danno morale si sostanzia nella
rappresentazione di uno stato d’animo, dunque nella dimensione interiore della persona, risultando del tutto indipendente dalle altre vicende della vita del danneggiato, pur potendole influenzare”.

Da ciò, in pratica, discende che se vanno liquidate entrambe le voci di danno non patrimoniale basta applicare integralmente le note tabelle milanesi; se invece la componente interiore non sussiste, bisogna considerare la sola voce del danno biologico al netto dell’aumento previsto per il danno morale e, quando sussistono i presupposti per la personalizzazione, l’aumento fino al 30% deve scattare sul solo valore del danno dinamico-relazionale, sempre depurato dalla componente morale.

Più in particolare, come testualmente si legge nel provvedimento in commento, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, comma 3, del codice delle assicurazioni. Nuovo stop dunque alle tabelle milanesi.

A cura dell'avv. Adriana Familiari

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