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Giovedì, 28 Marzo 2024
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A cura di AIGA sezione di Reggio Calabria

La successione nel sistema giuridico italiano: nozioni e caratteristiche del diritto ereditario

L'intervento dell'avvocato Domenico Rosaci per Aiga Informa!

La vita insegna come la perdita di un familiare possa risultare uno dei momenti più difficili della nostra esistenza. La scomparsa è contraddistinta da periodi di fragilità emotiva, accompagnati da una carenza di lucidità. "Sovente accade, tuttavia, - spiega l'avvocato Domenico Rosaci per Aiga Informa - che tali situazioni di sofferenza siano corredati dall'insorgere di problemi, veicolati da vecchi dissapori, che riguardano il restante nucleo familiare.

Oramai, è consuetudine interessare le aule di giustizia per circostanze di questa natura. L'intento del presente saggio è analizzare concisamente le probabili dinamiche posteriori alla morte di un individuo. Verranno esaminate tutte le norme che regolamentano l'orizzonte temporale consecutivo: quel settore del diritto, classificato come ereditario e/o successorio. Si scruterà nei rapporti che non cessano con la morte del de cuius [locuzione giuridica per indicare il defunto]. Il quadro normativo, previsto dal codice di rito, chiarisce la possibilità di trasmettere diritti patrimoniali, contratti ed obbligazioni.

Nell'alveo dei diritti “ereditabili” non vi è traccia di quelli c.d. “personalissimi” come l'uso, l'abitazione e l'usufrutto. L'ultimo domicilio del de cuius, determinante il luogo di apertura della successione, circoscrive il passaggio delle posizioni giuridiche [attive e passive] dal defunto al successore. Prima di addentrarsi dettagliatamente nella materia, conviene operare una primissima, tanto più fondamentale, ripartizione: la successione può essere a titolo universale [l'erede subentra nella globalità dei diritti e degli obblighi] oppure a titolo particolare [il successore, detto legatario, subentra in specifici rapporti patrimoniali].

In primis, con la morte di un soggetto, i successori sono tenuti a verificare la sussistenza di un testamento, per subentrare al defunto secondo quanto contenuto nello stesso o, in alternativa, come disposto dalla legge. Ed invero, la successione si realizza attraverso l'adempimento di alcune fasi, spesso coincidenti: l'apertura della successione [decreta l'ambito spazio-temporale del fenomeno ereditario], la vocazione [l'identificazione di coloro i quali succedono nel rapporto, distinguendo il titolo posseduto] ed, infine, la delazione [la relativa messa a disposizione del patrimonio del defunto].

Quest'ultima non produce immediatamente l'acquisto dell'eredità ma è necessario affinché i “delati” manifestino la decisione di accettare o meno. Per tale motivo, l'ordinamento giuridico italiano prevede due tipologie di accettazione: quella pura e semplice e quella con beneficio d'inventario.

Contrariamente, - continua il legale - chi rinuncia non parteciperà alla divisione del patrimonio e di eventuali debiti. La scelta, ciononostante, va operata entro 10 anni dal decesso. Obbligatorio, altresì, l'adempimento fiscale della dichiarazione di successione, finalizzata alla sola liquidazione delle imposte fiscali.

L'esecuzione di siffatta procedura può non essere effettuata qualora nel relictum ereditario [dal brocardo latino, “ciò che è stato lasciato”] non siano presenti beni superiori a 100.000 euro o, altresì, immobili o diritti reali immobiliari. Inevitabile, per accettare l'eredità occorre recarsi dal notaio oppure interessare il Tribunale competente con una dichiarazione espressa.

L’accettazione pura e semplice determina la confusione tra il patrimonio del defunto con quello dell'erede, che diverrà responsabile anche per le passività che gravano sull'asse ereditario. Nel caso in cui, queste sono maggiori, l’erede dovrà pagare i debiti ereditati con il proprio patrimonio.

Viceversa, con il beneficio d'inventario, si evita la confusione dei patrimoni, rispondendo di eventuali debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. Questa tipologia di accettazione è obbligatoria per i minori di età, per gli interdetti, gli inabilitati, per le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni ed enti non riconosciuti.

L’accettazione con beneficio d’inventario non può mai essere tacita ma sempre formalmente espressa. Dopo questo rapido excursus, è bene evidenziare che il diritto ereditario contempla tre diverse tipologie di successione: legittima, testamentaria, necessaria. Bisogna differenziarle minuziosamente!

La successione necessaria presuppone una tutela maggiore a coloro che risultino essere legati al defunto da rapporti di stretta parentela e coniugio. Questa esigenza, di natura prettamente solidale, implica che il patrimonio ereditario venga ripartito in una quota indisponibile [o legittima o necessaria], riservata ai “legittimari” e una quota disponibile, ove il testatore può liberamente disporne.

Per facilitare la comprensione si invita a leggere l'art. 536 del codice civile: la norma individua, così, il coniuge, i figli ed gli ascendenti [riservandone una quota]. Al coniuge del “de cuius” spettano anche, in concorrenza con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare [qualora sia di proprietà del defunto] e di uso degli arredi in essa contenuti.

Frequentemente accade che un individuo non rediga alcun testamento: in tale, usuale ipotesi, l’eredità viene devoluta [per legge] al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado. Allorché non figuri nessuno di questi soggetti, subentra lo Stato che risponde dei debiti ereditari entro il limite dei crediti compresi nell'asse ereditario.

Se si effettua una lettura approssimativa delle disposizioni che regolano la successione necessaria e legittima si potrebbe confutare una mancata distinzione tra i due istituti: ed invero, la prima si distingue per la lesione della quota indisponibile [comunemente legittima] in danno dei “legittimari” che non possono essere “ignorati” dal testatore.

La seconda, invece, in mancanza delle ultime volontà del defunto, interviene per individuare quali eredi subentrino all'asse ereditario. Altrimenti, nell'ipotesi in cui un soggetto abbia già disposto attraverso l'ausilio di un atto la regolamentazione dei propri averi si parlerà, giustappunto, di successione testamentaria".

L'avvocato Rosaci aggiunge che "è bene rammentare come il testamento [ex art. 587 c.c.] deve osservare una moltitudine di requisiti [essenziali]: difatti, deve rivestire la qualità di atto personale, unilaterale, deve essere “revocabile”, tipico ed, infine, formale. Il contenuto di questo atto è finalizzato a disciplinare la destinazione dei propri averi o disporre obbligazioni di carattere non patrimoniale, quelle che comunemente nei film vengono denominate “le ultime volontà”.

Tutti possiedono la facoltà di redigere un testamento, salvo che il testatore abbia raggiunto la maggiore età, non sia stato interdetto o risulti privo della capacità d’intendere e di volere al momento della stesura. Ordinariamente, si opera una catalogazione delle svariate forme testamentarie. Per tale ragione, si realizza la suddivisione tra testamento olografo [redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore, poi conservato presso di sé o persona di stretta fiducia], pubblico [redatto dal notaio, il quale riceve le dichiarazioni del testatore, alla presenza di due testimoni e ne trascrive fedelmente il contenuto], segreto [redatto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici, sottoscritto solo dal testatore e consegnato in presenza di testimoni al notaio secondo formalità ben precise].

La pubblicazione del testamento è necessaria per portalo a conoscenza dei relativi destinatari: tale attività viene espletata dal notaio. Rivestendo, poi, la qualità di atto, il testamento può essere nullo e/o annullabile. La possibilità che più individui accettino l'eredità contemporaneamente, potrebbe originare una singolare forma di comunione definita ereditaria, distinta dalla contitolarità dei partecipanti ad ogni rapporto e diritto annoverato nell’asse ereditario. I coeredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote. La comunione ereditaria si scioglie attraverso il meccanismo della divisione ereditaria, al cui esito il coerede diventa unico titolare dei beni ereditati non singolarmente ma per la quota ideale a lui assegnata.

Se questo primo periodo è stato dedicato alla possibilità di accettare il lascito del defunto, è opportuno soffermarsi sull'alternativa della rinuncia. Riallacciando il discorso alle rappresentazioni cinematografiche, parlare di eredità corrisponderebbe a lasciti “privilegiati”. Nella realtà, invece, spesso capita che le passività del defunto sovrastino l’attivo e accettare significherebbe farsi carico dei debiti ereditati [pur con le possibili tutele consentite dall’accettazione con beneficio d’inventario]. E' concessa la facoltà di rinunciare all’eredità attraverso un atto notarile o con una dichiarazione, sempre espressa e formale, alla cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione, da inserirsi nel Registro delle Successioni.

Una particolare ipotesi è l'actio interrogatoria, contemplata dall'art. 481 del codice civile, che circoscrivere la decadenza dal diritto di accettare se, a seguito di un’istanza di chi è interessato, il giudice impone al chiamato/delato un termine entro il quale esprimersi, con la conseguenza che la decorrenza di questo termine senza alcuna dichiarazione equivale a rinuncia.

Ciononostante, è perfettamente plausibile che in determinate situazioni, i motivi di disaccordo possono essere molteplici e i più disparati, approdando ad una casistica talmente variegata che comporta una difficoltosa sintesi delle più comuni e ricorrenti controversie. Quando la strada per una convergenza di natura bonaria diventa impraticabile, l'unica soluzione rimane affidarsi all'imparzialità ed autorevolezza del giudice. Tuttavia, grazie anche alla riforma del processo civile, avvenuta quest'anno, gli interessati, prima di adire e “affollare” le aule di giustizia, conservano la facoltà di optare per la mediazione e la negoziazione assistita [in alcuni casi, condizione di procedibilità del giudizio]".

"Concludendo, il presente articolo, condensato per la mastodontica vastità del diritto ereditario, ci fa comprendere che la nefasta notizia della scomparsa di un soggetto, può essere accompagnata da diverse complessità e problematiche. In questi frangenti, si rende necessaria l'assistenza di un avvocato, il cui compito è coadiuvare l'assistito nell'integrale deferenza di quanto previsto e, giustappunto, disciplinato dalla legge".

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