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Cronaca

"L'Asp non rinnova le patenti ai portatori di handicap": la denuncia dell'Unione nazionale consumatori

Per l'avvocato Cuoco, presidente dell'associazione calabrese: "La situazione ha dell'assurdo". Tutto accade per la mancata sostituzione di un componente della Commissione medica locale

"Diversi disagi sta comportando ai portatori di handicap ed invalidi civili, la mancata sostituzione di un componente della Commissione medica locale per l’idoneità alla guida, che impedisce il regolare iter amministrativo per il rilascio e/o il rinnovo delle patenti di guida". Lo afferma l'avvocato Saverio Cuoco, dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria che sostiene "la situazione ha davvero dell’assurdo, da diverse settimane non si riesce a rimpiazzare un componente della Commissione andato in pensione, pur sapendo con largo anticipo, che tale assenza avrebbe comportato il blocco totale delle attività di questo organismo e quindi l’assoluta urgenza di procedere alla immediata sostituzione di questa persona". 

L’Unione Nazionale Consumatori ha atteso in questi giorni, monitorando il fenomeno più volte, nella speranza che nell’arco di qualche giorno l’Azienda sanitaria provinciale procedesse alla regolare composizione e convocazione della Commissione medica locale, che "nel suo immobilismo ha accumulato notevoli ritardi tra i portatori di handicap ed invalidi civili in attesa di rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida, causando notevoli disagi agli stessi, anche per l’assoluta mancanza di informazioni a riguardo e costringendoli pertanto a peregrinare tra i vari uffici dell’Asp, ubicati in via Diana, via Possidonea e via Rosselli. 

"Ricordiamo - prosegue Cuoco - che ai sensi dell’articolo 119 comma 4 del D.LGS 285 del 1992 (codice della strada), alla Commissione medica locale dell’Asp è demandata la competenza della valutazione dell’idoneità psico-fisica alla guida di particolari tipologie di utenti e prevede che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici dell’interessato venga effettuato da commissioni mediche locali, costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei riguardi di: persone affette da malattie (diabete mellito pluricomplicato, difetti visivi e uditivi, malattie psichiche, cardiopatie, epilessia, trapianti d’organo, malattie neurologiche di varia natura ecc.); persone affette da patologie che possono interferire sull’idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici; persone con problemi di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti o per abuso degli stessi (anche per uso occasionale) su richiesta delle autorità competenti; persone alle quali sia stata disposta la sospensione o la revoca della patente a seguito di intervento delle forze di polizia; ultra 60enni titolari di patente D o DE, nel caso in cui gli stessi intendano confermare le stesse categorie superiori; ultra 65enni titolari di patente C o CE.

Questi utenti hanno l’obbligo di presentarsi alla Commissione medica locale per: conseguimento della patente (primo rilascio); rinnovo (per scadenza); revisione (è il caso in cui viene disposto un accertamento da un'autorità competente, anche se la patente non è in scadenza, per sopravvenute patologie, per infrazioni al Codice della Strada o per eventi che mettono in dubbio le capacità psico-fisiche del patentato).

"E’ se è pur vero - sottolinea Cuoco - che in attesa della predetta visita medica presso la Commissione medica locale, gli uffici della Motorizzazione sono autorizzati a rilasciare un "permesso di guida provvisorio", che consentirà di guidare oltre il termine di validità della patente di guida in applicazione della L. 448/98, art. 37, c. 4, nel contesto di una serie di agevolazioni nei riguardi degli invalidi civili, esso è soggetto a diversi limiti che ne compromettono l’utilità. Innanzitutto può essere richiesto un’unica volta altrimenti sarebbe possibile richiedere permessi ad oltranza da utilizzare in sostituzione della patente, ma il limite che più ne riduce l’utilità è quello per cui, nonostante qualsiasi condizione, il permesso può essere valido solo fino alla data in cui è stata fissata la visita medica, che nel caso di specie non può essere stabilita per mancanza del componente della Commissione.

Ma c’è di più, Il permesso non può essere rilasciato se la validità della patente commissionata è terminata prima della data di prenotazione della visita medica. Inutile quindi pensare per chi non si è accorto in tempo della scadenza della patente, di guadagnare mesi di guida richiedendo il permesso a patente 'scaduta'. È pur vero che guidare con una patente il cui termine di validità risulti scaduto non equivale a guidare senza possedere una patente, ma la normativa di riferimento prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma". 

Alla violazione seguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. "Inoltre - conclude Cuoco - con patente 'scaduta' bisogna verificare bene le clausole della Compagnia di assicurazione in merito a tale circostanza, perché in caso di incidente potrebbe non coprire i danni causati.

Chiunque volesse reperire ulteriori informazioni potrà contattare l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, (cell. 3288310045), che attiverà ogni azione, anche giudiziaria in caso di sanzioni irrogate per patenti scadute o eventuali sinistri stradali in cui la Compagnia di Assicurazioni non intende coprire i danni verificatisi, ritenendo responsabile unicamente l’Asp a causa dei ritardi accumulati nella regolare composizione della Commissione medica locale".
 

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