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Martedì, 16 Aprile 2024
Banca d'Italia

Centrale rischi: il 90% delle segnalazioni è illegittimo

Il presidente Cuoco dell’Unione nazionale consumatori chiede la cancellazione dei dati

"Sicuramente a molti sarà capitato di vedersi rifiutato un mutuo, un prestito o più semplicemente l’acquisto di un bene (elettrodomestico, auto, cellulare, computer o altro),  - afferma Saverio Cuoco, presidente regionale dell'Unione consumatori - perché annoverato nel registro della centrale rischi come “cattivo pagatore”.

"La centrale rischi della Banca d’Italia è un archivio virtuale dove sono censiti e registrate tutte le informazioni concernenti banche, consumatori, aziende che intrattengono rapporti con le banche, finanziarie o altre istituzioni. Se l’interessato è un consumatore, la banca o la finanziaria che dovesse rifiutare la sua richiesta di credito - prosegue -  è sempre tenuta a comunicare i dati censiti nella centrale rischi, al fine di consentirgli adeguate valutazioni circa le ragioni del rifiuto, ma in realtà non lo fanno mai, limitandosi in questa scorrettezza comunicativa, a rifiutare il credito". 

"E non è la sola scorrettezza che viene compiuta, infatti - sostiene Cuoco - , gli istituti di credito, compiono numerose omissioni, in realtà, secondo quanto prevede l’attuale normativa di riferimento, devono procedere a preliminare avviso, ciò significa che il cliente ha il diritto di sapere se la banca o la finanziaria hanno intenzione di procedere alla segnalazione, potendo regolarizzare in un congruo termine, la propria posizione di pendenza, evitando la segnalazione nella centrale dei rischi. Il preavviso deve essere recapitato all’indirizzo dell’interessato per mezzo raccomandata a/r o pec di modo che sia tracciabile (grava sulla banca/finanziaria che effettua l’iscrizione la dimostrazione di aver adempiuto a tale obbligo) ed invece il più delle volte o non viene consegnato o viene notificato con lettera ordinaria, ben sapendo che se dovesse verificarsi un omesso preavviso, è ravvisabile la diretta responsabilità dell’istituto di credito ed il contribuente oltre a richiedere la cancellazione dei dati, potrebbe anche acquisire il diritto al risarcimento danni per illegittima comunicazione alla Centrale Rischi".

"Inoltre, l’iscrizione nella Centrale Rischi non può essere infinita,  - afferma - penalizzando oltremisura il consumatore, ma dopo un congruo termine di permanenza, il segnalato ha diritto alla cancellazione d’ufficio, anche nei finanziamenti più gravi, ovvero  non rimborsati (quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze), viceversa gli aggiornamenti automatici, comprese le eliminazioni dei dati più vecchi, o non vengono effettuati, o vengono compiuti con ritardo e così le informazioni permangono oltre i tempi previsti, determinando un vero pantano stand-by. L’altro requisito fondamentale per essere segnalato nella Centrale Rischi è lo stato di insolvenza del segnalato, infatti tutti i ricorsi inoltrati dall’Unione nazionale consumatori Calabria all’arbitro bancario e finanziario (ultimo in ordine di tempo del 19.10.2021 Collegio di Bari), hanno determinato la cancellazione della segnalazione illegittima, per mancanza del requisito della situazione di difficoltà economico finanziaria grave e non transitoria, intendendosi per tale una situazione di insolvenza tale da evidenziare una sofferenza che non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito, ma da “una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti”.

In tal senso depongono le circolari della Banca d’Italia supportate e condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1931/17), che statuiscono che “la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, richiede una valutazione, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, con la condizione d’insolvenza”, sulla base di una valutazione della complessiva situazione economico-finanziaria evincibile, ad esempio, da una pluralità di elementi, quali ad esempio: la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori e azioni esecutive, idonei a provare un siffatto status.

Inoltre ogni volta che un istituto bancario o finanziario cede il proprio credito ad altro intermediario, quest’ultimo è tenuto a rinnovare il preavviso di segnalazione all’interessato, non limitandosi semplicemente a “proseguire” la precedente segnalazione, ma compiendo una nuova valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, tale da ritenere che non fossero venuti meno i requisiti normativi ed economici, in base ai quali era stata effettuata l’originaria segnalazione". 

"L’Unione nazionale consumatori Calabria chiede pertanto alla Banca d’Italia  - conclude il presidente Cuoco - che gestisce la Centrale dei Rischi, di procedere in automatico ed in conformità alla normativa vigente, alla cancellazione dei dati, in presenza dei presupposti richiesti, evitando, viceversa, conseguenti azioni di risarcimento danni per rifiuto di richieste di finanziamento del cittadino perché segnalato quale “cattivo pagatore” e per danno morale da immagine e da reputazione".

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