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Venerdì, 19 Aprile 2024
La misura di flessibilità

Confcommercio, aggiornato l’accordo territoriale sui contratti a tempo determinato

Per il presidente Labate: “Anche in un momento di crisi, è fondamentale fornire strumenti di flessibilità alle aziende”

Rinnovo contrattuale per le imprese del commercio e del terziario che, per il prossimo biennio, potranno assumere con contratti di lavoro a tempo determinato superando i limiti di legge per esigenze di produzione, picchi di lavoro, stagionalità.

Una misura di flessibilità che nasce dall’accordo territoriale rinnovato a novembre da Confcommercio Reggio Calabria assieme alle segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, e regolata ed introdotta nella nostra provincia dalle organizzazioni firmatarie del Ccnl del Terziario già dal 2019.

Adesso l'ulteriore restyling frutto del monitoraggio svolto presso le aziende e del confronto con gli ordini professionali e, soprattutto, della volontà di rimuovere quegli ostacoli che spesso costituiscono un limite per le aziende e un danno per i lavoratori.

La novità principale introdotta dal rinnovo contrattuale è che vengono eliminati i periodi predefiniti durante i quali, fino ad oggi, il datore di lavoro doveva collocare le eventuali assunzioni in deroga con il riconoscimento, quindi, di una maggiore autonomia all’azienda bilanciata da un rafforzamento della procedura di monitoraggio.

Per il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate “il momento non è facile e con un intero comparto in crisi è difficile pensare a nuove assunzioni o all’ampliamento degli organici che con l’accordo siglato si intende incentivare. Ma se sulle criticità strutturali spetta al Governo ed alla politica intervenire, il nostro ruolo, anche a livello provinciale, ci impone di guardare avanti e preparare il terreno per la ripartenza, utilizzando anche gli strumenti contrattuali a nostra disposizione per creare le condizioni affinché, una volta invertitosi il trend, la burocrazia non sia di ostacolo alla voglia di rilancio di un’azienda o lasci sfumare una opportunità di lavoro per un giovane. Le modifiche apportate alla gestione del rapporto a tempo determinato con l’intesa odierna – continua Labate - sono la risultanza di un confronto sindacale serio e responsabile che intende promuovere la flessibilità in entrata, aumentare le garanzie e le tutele per i lavoratori e rendere le imprese più propense ad assumere”.

Ovviamente soddisfatti i segretari delle organizzazioni sindacali firmatarie Samantha Caridi (Filcams Cgil), Fortunato Lopapa (Fisascat Cisl) e Sabrina De Stefano (Uiltucs Uil) per “un accordo che introduce in maniera strutturale una forma di flessibilità regolata, ossia uno strumento che rendendo più semplice per le aziende assumere, consentirà a molti lavoratori di essere inseriti in maniera regolare nella compagine aziendale. In sostanza, rimanendo nel perimetro della legge e del Ccnl, vengono rimossi alcuni vincoli che spesso scoraggiano le aziende del territorio ad ampliare l’organico, provando a favorire assunzioni che sono a tempo determinato ma, questo è importante, vengono assistite da tutte le tutele di legge”.

“Sul tema dei rapporti di lavoro a tempo determinato – dichiara il direttore di Confcommercio Fabio Giubilo - assieme alle segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil sfruttando la delega di legge e del Contratto Collettivo ci siamo mossi tra i primi in Italia, già dal 2019, intervenendo successivamente già tre volte per integrare e rendere più efficace un’intesa che vuole essere un’opportunità per imprese e dipendenti. 

L'Accordo territoriale

Ecco gli elementi di maggiore rilievo dell’accordo territoriale che sostituisce il precedente, è immediatamente operativo ed ha durata biennale: vengono individuati specificamente i comuni a valenza turistica della nostra provincia nei quali le assunzioni a tempo determinato sono riconducibili a ragioni di stagionalità;  la stagionalità di tipo “contrattuale” permette di effettuare assunzioni a tempo determinato non soggette ai limiti quantitativi, in deroga alla durata ed allo stop and go tra un contratto e l’altro previsti dalla normativa. Viene così superata la diversità normativa esistente tra le aziende del settore turismo e quelle del terziario che operano nelle località turistiche; per quanto concerne il periodo di fruizione dei benefici, viene eliminato lo specifico riferimento al periodo natalizio, pasquale ed estivo poiché, questa la nostra risposta all’input fornitoci dalle aziende e segnalatoci altresì dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con la presidente Tuzzo, le esigenze delle aziende non possono essere rigidamente incasellate in un intervallo temporale predeterminato. Da oggi, sarà l’azienda ad individuare l’arco temporale di utilizzo entro il quale collocare, per ragioni di stagionalità, i rapporti di lavoro a tempo determinato"

"Ancora per i prestatori di lavoro a termine che rientrino nel campo di applicazione della disciplina e siano impiegati per un periodo superiore ai sei mesi di lavoro, è previsto un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro, riguardanti le mansioni già espletate nei rapporti a termine in questione. Tale diritto di precedenza dovrà essere menzionato espressamente nel singolo contratto di assunzione e varrà per i 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto; previsto l’esame congiunto preventivo con le parti firmatarie l’Accordo integrativo per aziende con organico superiore alle 30 unità”.

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