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Cronaca Montebello Ionico

La Corte di cassazione restituisce i beni a Salvatore Minniti

Accolte le tesi degli avvocati Tonino Curatola, Alessandra Nocera e Giacomo Iaria sull'assenza di pericolosità sociale dell'uomo, tornano nella sua disponibilità un'azienda, degli immobili, del denaro e dei terreni

curatola avvocato-2La Corte di cassazione ha restituito i beni precedentemente sequestrati al montebellese Salvatore Minniti. I giudici della suprema corte hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Tonino Curatola (nella foto), Alessandra Nocera e Giacomo Iaria hanno restituito nella disponibilità di Salvatore Minniti e della famiglia una ditta specializzata nella commercializzazione di prodotti ittici, del denaro, dei fabbricati e dei terreni che erano stati sequestrati, in applicazione di un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria.

In particolare, gli avvocati difensori di Minniti hanno “criticato il decreto emesso dalla Corte di Appello reggina in quanto errata sarebbe stata l’applicazione delle norme concernenti la sussistenza, in un determinato periodo temporale, della pericolosità, e, altresì, la sua non attualità”.

La tesi del ricorso difensivo alla Corte di cassazione si fonda sull’evidenza che “la pericolosità sociale del predetto non poteva essere fatta comunque risalire neppure agli anni ’90 in maniera indiscriminata, cioè senza dare dei confini temporali più o meno precisi, perché i collaboratori di giustizia che nel 1995 avevano affermato l’intraneità di Salvatore Minniti alla cosca di ‘Ndrangheta“Iamonte” non avevano portato neppure ad una successiva inclusione del predetto nel processo in questione. Tale circostanza sarebbe dimostrativa, evidentemente, della non qualificata rilevanza delle propalazioni in questione”.

In punto di diritto gli avvocati Tonino Curatola e Giacomo Iaria hanno sostenuto l’assoluta diversità del concetto di “conoscenza” e di quello di “appartenenza”.

Per i legali di Salvatore Minniti e dei suoi familiari, infatti, “è pur vero che il concetto di “appartenenza” è diverso da quello di “intraneità”, per cui nel procedimento di prevenzione gli indizi devono portare alla prova della circostanza secondo cui vi è una vicinanza qualificata, per così dire, all’ambiente associativo; tuttavia, una mera eventuale conoscenza di soggetti dediti a traffici mafiosi non può essere ricondotta al concetto di vicinanza. Se si facesse equivalere la conoscenza al concetto di appartenenza, infatti, con ogni probabilità gran parte della popolazione del territorio di cui si discute sarebbe soggetta a misure di prevenzione personale”.

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