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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Melito di Porto Salvo

L'ex giunta comunale non ha diffamato il "branco", il gip stabilisce l'archiviazione

Accolta la tesi degli avvocati Giovanni Iamonte e Anna Battaglia, per il giudice Caterina Catalano il contenuto delle delibere dell'ex amministrazione Meduri hanno un contenuto "obiettivamente non diffamatorio"

Giuseppe-Meduri-625x350-2L’ex giunta comunale di Melito Porto Salvo, guidata dall’allora sindaco Giuseppe Meduri (nella foto), non ha diffamato il gruppo di giovani finiti dentro l’inchiesta “Ricatto”. Lo ha deciso il gip Caterina Catalano che sia è espressa sulla richiesta di opposizione all’archiviazione del procedimento che era stata avanzata dai legali difensori degli imputati nel processo a carico del cosiddetto “branco” di Melito Porto Salvocomposto da un gruppo di giovani che avrebbe abusato per due anni di una ragazza di 13 anni.

La giunta comunale, difesa dagli avvocati Giovanni Iamonte e Anna Battaglia, aveva predisposto due delibere per condannare quanto accaduto e costituirsi parte civile nel processo. Proprio queste delibere erano state contestate dai difensori delle persone indagate nell’ambito dell’inchiesta “Ricatto”.

Per il giudice quanto riportato negli atti ufficiali varati dall’ex giunta comunale di Melito Porto Salvo, appare “obiettivamente non diffamatorio”. Il gip Caterina Catalano, poi, scrive: “rilevato ancora come negli ulteriori aspetti estrinseci di tale delibera, nella quale erano con esattezza riportate le contestazioni delittuose elevate agli imputati (senza alcun riferimento all’articolo 416 bis del codice penale) e si aveva cura di omettere l’indicazione delle generalità degli stessi, a tutela della loro riservatezza, depongono per l’insussistenza in capo ai componenti della giunta comunale della volontà e della consapevolezza, anche eventuale, di lederne la reputazione”.

Per il giudice, infine, l’archiviazione del procedimento è il passaggio fiale della vicenda “considerato che, alla luce di quanto esposto, non si reputa l’utilità di ulteriori investigazioni, prospettandosi quelle richieste delle parti opponenti superflue e non pertinenti ai fatti del decidere”.

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