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La disposizione

Feste natalizie, il sindaco Brunetti vieta l'uso di fuochi d'artificio

Emanata l'ordinanza numero 82, dalle sei di domani e fino alla mezzanotte del nove gennaio chi vieta le disposizioni rischia una sanzione da 25 a 500 euro

Il Comune di Reggio Calabria vieta l’uso di fuochi d’artificio per tutte le festività natalizie. Il divieto, che partirà domani ed avrà termine il nove gennaio, è stato reso pubblico attraverso l’ordinanza sindacale numero 82 firmata poche ore addietro dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti.

Brunetti Paolo-4Dalle sei di domani mattina e fino alla mezzanotte del 9 gennaio prossimo venturo, quindi, sarà operativo il “divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V del Tulps compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. 

In particolare è  vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose” e anche il “divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E (ad   eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri da diversi luoghi pubblici”.

In particolare il divieto si estende su: aree a verde e parchi pubblici, chiese in occasione delle sante messe di Natale e Capodanno, corso Vittorio Emanuele III, lungomare Falcomatà, corso Garibaldi; piazza Duomo; piazza Italia; piazza Castello, piazza De Nava, piazza Camagna, piazza San Giorgio, piazza Genoese, piazza Garibaldi e piazza Indipendenza.

Allo stesso tempo, per evitare che l’ordinanza non venga rispetta, il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha ordinato l’intensificazione   da   parte  degli agenti della polizia municipale dei controlli “ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza”. Chi non rispettasse questa ordinanza, infine, va incontro, salvo diversa disposizione di legge, a una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

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