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Venerdì, 29 Marzo 2024
Il ricorso

Precari, ecco perché il Governo ha impugnato la legge sulle stabilizzazioni

Per il Consiglio dei ministri manca la copertura finanzaria e questo potrebbe mettere a rischio l'equilibrio finanziario degli enti presso i quali questi lavoratori esercitano la loro professione

“Il Governo ritiene che le disposizioni introdotte dalla legge in esame, prevedendo la corresponsione di un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori precari fino al collocamento in quiescenza, siano prove di copertura finanziari”. E’ questo il nodo normativo e pratico che ha portato il Consiglio dei ministri ad impugnare la legge regionale numero 42 del 28 dicembre del 2021, quella per intenderci che, modificando una norma varata nel 2019, puntava alla sterilizzazione delle risorse del precariato storico.

Per il ministro degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini e per l’avvocatura dello Stato nella legge impugnata “non vi è dimostrazione dell’effettiva disponibilità di risorse stanziate in bilancio per sostenere i conseguenti maggiori oneri” derivanti dall’applicazione delle nuove previsioni normative.

La legge regionale sarebbe stata varata in aperta violazione delle previsioni contenute negli articoli 87 e 117 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Quello che preoccupa il Consiglio dei ministri è spostamento in avanti dell’arco temporale di copertura finanziaria degli oneri destinati al riconoscimento del lavoro dei precari calabresi, quelli della legge 15 del 2008 e quelli in servizio presso l’azienda Calabria lavoro (per i quali il contributo è stato introdotto “ex novo” come sottolinea l’avvocatura dello Stato), che, con la norma impugnata, veniva esteso dai primi tre anni al collocamento in quiescenza dei lavoratori.

Questa previsione per l’avvocatura dello Stato andrebbe a cozzare con quanto previsto dall’articolo 3 della legge numero 42 del 2021 che disciplina la clausola di “invarianza finanziaria”. In buona sostanza, per gli avvocati generali dello Stato “le disposizioni introdotte dalla legge in esame generano nuovi e maggiori oneri, in quanto rendono strutturale la corresponsione del contributo inizialmente previsto solo per il primo triennio dall’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari”.

Una simile decisione, secondo quanto si evince dall’impugnativa, configurerebbe modifiche onerose e “prive di copertura finanziaria, in quanto non vi è dimostrazione dell’effettiva disponibilità di risorse già stanziate in bilancio per assicurare idonea copertura dei conseguenti maggiori oneri, aventi natura strutturale”.

La preoccupazione del Consiglio dei ministri è indirizzata alla tenuta dei bilanci degli enti che dovrebbero procedere alla stabilizzazione dei precari, operazione che potrebbe avere “effetti negativi sugli equilibri di bilancio”. In quanto le stabilizzazioni comporterebbero per i comuni e tutti gli altri enti interessati “il consolidamento strutturale e permanente delle corrispondenti spese di personale, fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori, cui deve corrispondere la certezza in ordine alla corresponsione del previsto contributo finanziario a valere sulle risorse regionali”. Coperture che il Governo non ha riscontrato nella legge 42 spingendo il Consiglio dei ministri a chiedere alla Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma.

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