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Venerdì, 29 Marzo 2024
La sentenza

Bocciato il ricorso d'urgenza dell'Accademia del bergamotto

I giudici si sono espressi sulla vicenda relativa al mercato coperto di via Filippini, al Comune andrà il risarcimento delle spese legali

La prima sezione civile del tribunale di Reggio Calabria, presieduta da Giuseppe Campagna, ha rigettato il ricorso presentato dall’Accademia del bergamotto e condannato la stessa al pagamento delle spese legali.

L’Accademia, quindi, dovrà riconoscere al Comune di Reggio Calabria la cifra di 1000 euro per la copertura delle spese processuali. La vicenda è quella relativa alla struttura del mercato coperto di via Filippini e alla convenzione relativa all’immobile.

Il giudice ha rigettato il provvedimento d’urgenza che era stato avanzato, ritenendo lo stesso ammissibile “solo la presenza di un pregiudizio grave imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l’accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti”.

Scrive, infatti, il giudice che “nella vicenda processuale in esame non ricorrano le ragioni di urgenza integranti i caratteri dell’irreparabilità, gravità, attualità ed imminenza, nei termini in cui tali requisiti sono richiesti per l’adozione delle misure cautelari e urgenti”. 

Non esisterebbe, quindi, il cosiddetto “periculum in mora”: uno dei requisiti per l’accoglimento di un ricorso in via d’urgenza.

“Non si riesce a comprendere - si legge nella sentenza - come possa conciliarsi la consapevole volontà dell’associazione, espressa chiaramente con la richiamata nota del luglio 2022, con il lamentato pregiudizio che sarebbe provocato dall’interruzione dell’attività sociale e dalla conseguente impossibilità di celebrare eventi che a suo dire sarebbero stati già programmati”. 

“Il periculum - si legge infine - deve qui essere escluso anche per l’ulteriore ragione assorbente che tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso risalente al dicembre 2021 e la proposizione della domanda cautelare è decorso un apprezzabile periodo di tempo, poiché la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte sin dall’adozione del provvedimento comunale di revoca della concessione dei locali, sicché la mancata immediata impugnazione di detto atto e il successivo comportamento dell’Associazione ricorrente che ha manifestato spontanea disponibilità alla liberazione dei locali costituiscono un chiaro sintomo di una tolleranza non in armonia con l’assunta urgenza”. 

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