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Cronaca

A Reggio Calabria, niente "botti" a Natale e Capodanno: Falcomatà firma il divieto

Con il provvedimento il Comune impone il divieto di scoppio di petardi e similari dal 21 dicembre al 7 gennaio 2021. Le raccomandazioni del primo cittadino

Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, ha firmato oggi un’ordinanza con la quale ha disposto il divieto di scoppio di petardi e similari dal 21 dicembre al 7 gennaio 2021. 

"Nell’approssimarsi delle feste di Capodanno è diffusa - scrive il primo cittadino - la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi;

questa pratica - continua il primo cittadino - è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni, danni fisici che possono colpire sia chi maneggia tali strumenti, sia chi possa venirne accidentalmente colpito".

Inoltre, "questa pratica, a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d’affezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l’ambiente e le persone che li circondano".

"I fuochi d’artificio - ricorda Falcomatà - provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute, soprattutto dei bambini; in conseguenza si possono verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed all’ambiente naturale; ormai crescente il fenomeno della vendita di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali, non conformi alle normative di riferimento o illegalmente immessi in commercio e che i prodotti vengono, peraltro, talvolta utilizzati per il compimento di atti illeciti e/o azioni criminose che possono essere agevolate dal frastuono provocato dai petardi".

Divieto di vendita e di utilizzo

Il provvedimento vieta altresì la vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.

C'è il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E (ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi pubblici:

aree a verde e parchi pubblici; chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno; Corso Vittorio Emanuele III; Lungomare Falcomatà; Corso Garibaldi e nelle piazze: Duomo, Italia, Castello, De Nava, Camagna, San Giorgio, Genoese, Garibaldi e Indipendenza.

Divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.

Le raccomandazioni del sindaco

Falcomatà raccomanda "di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a questa tipologia di vendita e mai da venditori ambulanti; di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge, ossia, oltre alla marcatura CE, il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l'importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente), una descrizione chiara e completa delle modalità d'uso e l’indicazione delle limitazioni alla vendita in relazione all’età dell’acquirente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 58/2010 (la "Cat.1" (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la "Cat. 2" (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18), avvisandosi che i prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi "fuochi proibiti", non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento, con evidente pericolosità per chi li utilizza e per l’ambiente circostante".

infine il sindaco raccomanda anche "di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli; agli esercenti l’osservanza delle limitazioni alla vendita ai minori di anni 14 e di anni 18 secondo quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. 58/2010, nonché l’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge".

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