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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Sant'Eufemia d'Aspromonte

Covid, contagi in aumento: Sant'Eufemia d'Aspromonte dichiarata "zona rossa"

La Regione blinda il comune aspromontano per il contenimento e la diffusione del virus. L'ordinanza, firmata dal vice presidente Nino Spirlì, scatterà oggi, venerdì 16 ottobre, dalle ore 17

Anche Sant'Eufemia d'Aspromonte è "zona rossa". Lo ha deciso il vice presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, in seguito all'aumento dei casi postivi al Coronavirus. Nella giornata di ieri i contagi sono saliti a 25, come riportato dal Centro italiano di protezione civile "I Lupi". L'ordinanza scatterà oggi, venerdì 16 ottobre, dalle ore 17.

Sinopoli è zona rossa

Il provvedimento dispone "il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento. È disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività riguardanti l’emergenza , per le forze dell’ordine, forze di polizia, forze armate e corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività".

Gli spostamenti essenziali

"Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione», si legge nel provvedimento". Inoltre: "Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown".

Scarica qui l'ordinanza completa

E ancora: "Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale".

Misure relative alla “zona rossa”:

1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.
2. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità̀ della propria abitazione.
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
6. È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà̀ essere effettuata in prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
10. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel Dpcm 10 aprile 2020.

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