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Teefonate indesiderate

Basta un "no" per essere cancellati dalle liste di telemarketing

Secondo il Garante della privacy, gli operatori dei call center sono tenuti a cancellare il nominativo dagli elenchi in caso di dissenso espresso durante la telefonata commerciale indesiderata

Con un semplice "no" dell'utente durante una telefonata commerciale indesiderata, il call center o la società che lo ha chiamato è costretta ad annotare la volontà del consumatore e cancellare immediatamente il nominativo in questione dalle liste utilizzate per il telemarketing. E non solo. L'utente non è tenuto a confermare l'opposizione espressa al telefono attraverso mail o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future. È questo il principio espresso dal Garante privacy che, al termine di una complessa attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia spa nei confronti di un numero rilevante di utenti. L’Autorità ha quindi ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro. Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.

Le gravi irregolarità sono emerse nel corso degli accertamenti effettuati dall’Autorità a seguito di diverse segnalazioni ed hanno evidenziato: la ricezione di telefonate senza consenso; il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate; l’impossibilità di esprimere consensi liberi e specifici per diverse finalità (promozionali, profilazione, comunicazione di dati a terzi) nell’ambito del sito o dell’app, la presenza di informative carenti o inesatte. Il Garante ha quindi ordinato a Edison di facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e fornire riscontro, senza ritardo, alle istanze, comprese quelle relative al diritto di opposizione. Diritto che - ha specificato l’Autorità - può essere esercitato “in qualsiasi momento” (anche nel corso della telefonata promozionale) e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata.

Il Garante ha inoltre vietato alla società ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali effettuato utilizzando liste di contatti predisposte da altre aziende che non abbiano acquisito un consenso libero, specifico, informato e documentato alla comunicazione dei dati degli utenti. Se la società vorrà, in futuro, utilizzare per l’attività promozionale utenze telefoniche fornite da terzi dovrà verificare costantemente, anche attraverso adeguati controlli a campione, che i dati siano trattati nel pieno rispetto della normativa privacy. Alla società infine è stato vietato il trattamento dei dati per finalità di marketing e di profilazione raccolti senza un consenso libero e specifico e le è stato ingiunto di fornire agli utenti un’informativa corretta, nella quale siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente svolte.

(fonte Today.it)

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