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Giovedì, 28 Marzo 2024
La polemica

Tributi consortili, Straface fa chiarezza sulle modifiche alla legge 11/2003

La consigliera regionale replica al presidente Anbi Calabria sul contenuto dell'intervento normativo e i suoi effetti retroattivi

La consigliera regionale Pasqualina Straface, autore della proposta di modifica poi approvata all’unanimità dall’assise regionale, alla legge 23 luglio 2003 n 11 relativa alle “disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento consorzi di bonifica”, chiarisce il senso dell'intervento normativo e replica al presidente di Anbi Calabria, Rocco Leonetti: "Il presidente di Anbi - afferma Straface in una nota - ha generato grande confusione nei cittadini nel sottolineare che la modifica dice altro. È invece piuttosto chiara: i pagamenti ai Consorzi di bonifica per gli immobili extragricoli ricadenti nelle aree urbane già soggette al pagamento dei tributi comunali, lo ribadisco, non sono più dovuti. Ed in maniera retroattiva fino all’approvazione di quella legge, ovvero al 2003".

"In effetti – spiega Pasqualina Straface  –  le modifiche apportate alla legge regionale 11/2003, non hanno una portata sostanzialmente innovativa, ma si limitano a recepire gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Giova ricordare che già la precedente formulazione dell’articolo 23 era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 188/2018, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese relative al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario invece che in presenza del beneficio. A ciò si aggiunga - dice ancora la consigliera - che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, sancisce che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione".

"Quanto alla norma di interpretazione autentica - si legge ancora nella nota di Straface - si specifica che l’intervento dello stesso legislatore regionale volto a chiarire che le parole 'immobili extragricoli' non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico, è in linea con la ratio legis della norma oggetto di interpretazione, oltre che con gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Soprattutto, non ha carattere innovativo né, del resto, potrebbe averlo per i seguenti motivi: la norma interpretativa può essere adottata dallo stesso legislatore solo per ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa o a forti contrasti giurisprudenziali, selezionando un significato  normativo  di   una precedente  disposizione,  quella   interpretata, la  quale sia potenzialmente suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge".

"In caso contrario, la stessa, nonostante l'auto-qualificazione in tal senso – conclude Pasqualina Straface – non   potrebbe ritenersi di interpretazione autentica della disposizione della quale assume di chiarire la portata, sicché si tratterebbe di una previsione caratterizzata dalla novità. In questo caso, identificandosi in una legge modificativa con carattere innovativo e con efficacia retroattiva priva di adeguata giustificazione, la legge interpretativa sarebbe costituzionalmente illegittima".   

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