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A cura di AIGA sezione di Reggio Calabria

Obbligatorietà del Green Pass: possibili sanzioni per il mancato buon uso

L'avvocato Vincenzo Nato spiega i rischi per i privati e non solo, connessi al mancato possesso, ovvero alla manomissione della certificazione verde

I tempi che viviamo, condizionati purtroppo dalla pandemia denominata Sars-Cov-2 (o covid-19) e purtroppo ancora pericolosamente in atto, devono indurre tutti noi a tenere ben presente quello che è l’impatto delle normative di contrasto alla predetta pandemia, sulla vita quotidiana di tutti quanti.

Il presente articolo si propone, per sommi capi, di fornire qualche ulteriore delucidazione sull’utilizzo del c.d. Green Pass e dei possibili rischi per i privati e non solo, connessi al mancato possesso, ovvero alla manomissione della menzionata certificazione.

Il Green Pass, detto anche certificazione verde, costituisce, un’attestazione atta a dimostrare lo stato di intervenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2; lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da Sars-Cov-2; ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2. Nel nostro paese, il Green Pass viene richiesto al fine di partecipare alle cerimonie civili o religiose, accedere alle strutture sanitarie, spostarsi nell’ambito di territori classificati “zona rossa” o “zona arancione” - dal 6 agosto 2021 è necessario, al fine di accedere a diversi e ulteriori servizi e attività e dal 1° settembre 2021, dovrà essere esibita dal personale scolastico e universitario e dagli studenti universitari nonché da chi utilizza alcuni mezzi di trasporto.

Chi è sprovvisto della predetta certificazione e acceda comunque nei locali e/o attività in cui essa è obbligatoria, è passibile di sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 1000. La stessa sanzione può essere comminata nei confronti dell'esercente, il quale potrebbe incorrere nella chiusura della propria attività sino a tre giorni, se la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi.

Quanto brevemente argomentato deve intendersi esclusivamente sotto il profilo amministrativo. Tuttavia, la condotta posta in essere dal soggetto agente potrebbe inferire, altresì, anche una rilevanza sensibile ai fini delle leggi penali. L'esibizione di un Green Pass eventualmente contraffatto, infatti, integra una condotta penalmente rilevante nonché procedibile d'ufficio. Ne discende, pertanto che il soggetto agente, potenzialmente denunciabile da chiunque, potrebbe essere sottoposto ai rigori di un processo penale.

L’eventuale contraffazione o alterazione del Green Pass integra la sussistenza delle seguenti fattispecie di reato:

1) “Falso Materiale commesso da privati” p. e p. dall’art. 482 c.p.. Trattasi di reato contro la fede pubblica, procedibile d'ufficio che punisce chi forma in tutto o in parte un atto falso ovvero ne altera uno vero.

Il Green Pass, dunque, ai fini della sua categorizzazione normativa è equiparabile a un’autorizzazione amministrativa, pertanto la pena prevista per la sua contraffazione è quella della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 477 c.p), ridotta fino a un terzo in forza a quanto disposto all'art.482 c.p.

2) “L'uso di atto falso” p.e p. dall'art. 489 c.p. Tale norma punisce chiunque, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso di un atto falso. Trattasi di reato comune che può essere commesso da “chiunque”, il cui presupposto è rinvenibile nella mancata partecipazione dell'agente alla consumazione del reato di falso.
Ne discende che soggiace alla punibilità ai sensi dell’art. 489 c.p. chiunque, pur non partecipando alla formazione della falsa certificazione utilizzi la medesima allo scopo di trarne un’utilità.

Si pensi, ad esempio, all'esibizione di un Green Pass falso per accedere a un museo o a un evento sportivo. Trattasi di delitto istantaneo che si esaurisce con l'uso della falsa documentazione. L'elemento psicologico del predetto reato è rappresentato dall'intenzione consapevole di usare il documento falso come se fosse autentico. Il reo eventuale, soggiace a una pena ridotta di un terzo rispetto al reato di contraffazione.

3) “Reato di sostituzione di persona” p. e p. all’art. 494 c.p. Trattasi di reato che sanziona, con la reclusione fino ad un anno, la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.

La verifica del Green Pass è rimessa, in forza al DPCM 17 giugno 2021 ai seguenti soggetti: pubblici ufficiali; organizzatori di eventi; addetti ai servizi di controlli di attività di intrattenimento e spettacoli; titolari di strutture ricettive e pubblici esercizi, luoghi e locali, con ingresso per cui necessita la certificazione; vettori aerei, marittimi e terresti; strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali.

Altra cosa è la verifica dell'identità, che non può scaturire immediatamente dall'esibizione del green pass proprio perchè esso non contempla la foto del titolare. Trattasi di condizione che può verificarsi, ad esempio, quando dall'esibizione di un green pass si deducono dati anagrafici di una persona anziana in luogo di una più giovane. Ne consegue che, nel caso di mancata corrispondenza dell'identità dell'avventore con i dati contenuti nel Green Pass, il controllore di turno può sporgere denuncia, atteso che i reati di falso sono procedibili ex officio e la notizia di reato può essere acquisita, d'ufficio, da parte dell'Autorità giudiziaria, da qualunque persona, fisica o giuridica, intenda fornirla.

Sul piano sanzionatorio, il reato di cui è parola prevede, in caso di accertamento giudiziario della penale responsabilità dell’eventuale reo, la condanna alla pena della reclusione sino a un anno salvo ciò non costituisca più grave reato (art.494 c.p).

“Obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro D.L.127/2021 così come convertito dalla L. 19 novembre 2021, n. 165”. Altro argomento di rilevante importanza è dato dall’impatto della disciplina normativa che prevede l’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, sul piano della responsabilità amministrativa del datore di lavoro e dei lavoratori.

La legge sopra richiamata, ha introdotto Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Vediamo brevemente quali:

Preliminarmente e dal punto di vista del prestatore di lavoro, laddove non in possesso di Green Pass, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (data fissata per la cessazione dello stato di emergenza anche se suscettibile di ulteriore proroga) senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, per i giorni ritenuti di assenza ingiustificata non sono dovuti al dipendente, la retribuzione né qualsivoglia altro tipo emolumento. Occorre altresì operare distinzione tra piccole e grandi aziende: Nelle aziende con forza lavoro impiegata inferiore al numero di 15 dipendenti, a seguito del quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro è legittimato a sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, in ogni caso per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021 (termine, come detto, suscettibile di proroga).

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in assenza di Green Pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I datori che omettono i controlli sono soggetti a multe da 400 a 1.000 euro. Vi sono tuttavia categorie di soggetti che sono esentati dall’obbligatorietà del possesso della certificazione verde per particolari condizioni personali legate al relativo stato di salute che li rendono incompatibili con gli obblighi di vaccinazione.

Avv. Vincenzo Nato del foro di Reggio Calabria, con studio legale sito in via Torrione n. 42, ove esercita prevalentemente in materia di diritto Amministrativo, Penale e Del Lavoro con particolare attenzione al diritto dell’Immigrazione.

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