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Sabato, 27 Aprile 2024
La vertenza

Concessioni degli ambulanti, il Tar dà ragione al Comune di Reggio Calabria

Rigettato il ricorso presentato da Ana-Ugl contro la determina dirigenziale 7107. Lanucara: "Ora procederemo velocemente al riordino dei mercati"

Sulla vertenza delle concessioni per i commercianti ambulanti, il Tar ha dato ragione al Comune di Reggio Calabria. L'ordinanza emessa dal tribunale amministrativo il 20 marzo ha deciso sul ricorso presentato dal sindacato Ana-Ugl e da un commerciante contro la determina dirigenziale del Comune che ha prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2025. L'atto del 29 dicembre 2023 era stato firmato dal dirigente del settore sviluppo economico del Comune, con oggetto la validità delle concessioni per il commercio su posteggio in aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020.

Ana-Ugl ed il commerciante lamentavano la mancata applicazione del dl 34/2020 nella parte in cui la stessa prevedeva un rinnovo per dodici anni (fino al 2032) delle concessioni di posteggio dedicate al commercio su aree pubbliche. Ma il Tar ha confermato la correttezza della procedura adottata dall'amministrazione comunale.

Si legge infatti nell'ordinanza che il Comune di Reggio Calabria ha fatto "buon governo dei principi euro-unitari che impongono alla pubblica amministrazione l’obbligo di disapplicare l’articolo 181 co. 4 bis  del dl 34/2020 in quanto contrastante con una normativa comunitaria “self-executing” (direttiva Bolkestein), la cui efficacia si estende per analogia anche alle concessioni di aree demaniali destinate al commercio pubblico". Con queste motivazioni il tribunale amministrativo reggino ha rigettato, in sede cautelare, il ricorso definendolo infondato. 

Secondo i giudici amministrativi, la determina dirigenziale del Comune di Reggio Calabria "sembra peraltro armonizzarsi con la disposizione contenuta nell’articolo 11 comma 6 della legge 214/2023 a tenore della quale al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista”.

A giudizio del Tar, inoltre, la posizione del commerciante ricorrente "non sembra pregiudicata in modo irreparabile" dalla determina dirigenziale, "non essendo ancora stato pubblicato l’avviso di indizione della procedura selettiva alla quale tutti i concessionari potranno partecipare e perdurando, nel frattempo, l’efficacia delle concessioni sulle aree demaniali attualmente in essere".

La pronuncia del Tar è stata commentata dall’assessora alla città produttiva, Marisa Lanucara, che dichiara: "Si conferma la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale, che già aveva recepito in toto la legge concorrenza 214/2023, e consente di mettere un primo punto fermo per avviare una sempre più proficua collaborazione con le organizzazioni datoriali al fine di procedere insieme e in modo spedito al riordino dei mercati". Uno degli obiettivi del Comune, ribadisce Lanucara, "è una lotta seria e concreta all’abusivismo, tutelando coloro che operano nel rispetto della legge".

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